๐ŸŸฅCORTE DI APPELLO DI BARI N.28/2023 del 13.01.2023

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SE NON PATTUITO TRA LE PARTI IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE โ€“ SI APPLICA ART. 117 T.U.B

MUTUI โ€“ piano di ammortamento alla francese e indeterminatezza. La Corte analizza e approfondisce la questione ammortamento alla francese e indeterminatezza โ€“ specialmente nel profilo tecnico โ€“ in questa sentenza in cui specifica che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione comporta lโ€™applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 dellโ€™art. 117 Testo Unico Bancario.

La Corte di Appello di Bari ha ritenuto che โ€œnon sia la metodologia di ammortamento alla francese che รจ allโ€™origine dellโ€™anatocismo, quanto, il regime finanziario applicato allo stesso nello sviluppo dei calcoli e delle rate. 

In maniera corretta viene evidenziato che il carattere di indeterminatezza  contrattuale non รจ dato dal metodo di rimborso โ€œalla franceseโ€  a rata costante ma dal regime finanziario adottato della capitalizzazione composta degli interessi non pattuito contrattualmente.

Anche nel caso fosse stato pattuito il regime composto,  il carattere di indeterminatezza sarebbe ugualmente da sollevare in conseguenza  allโ€™errata conversione del tasso annuale nel tasso periodale nel rispetto della corretta formula di equivalenza intertemporale da usare.

Inoltre, il peso del maggior onere della capitalizzazione composta rispetto al regime semplice, rischia di comportare la presenza del superamento del tasso soglia dโ€™usura.

โ€œIn particolare, รจ stata posta lโ€™attenzione sul criterio di calcolo dellโ€™interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta : laddove, per la quantificazione dellโ€™interesse complessivo โ€” da suddividere poi in quote decrescenti per ciascun rateo mensile โ€“ si adotta la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota interessi per rata, e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa, mentre, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato รจ affatto differente e la quota di interessi per rata (e, conseguentemente, la rata fissa) aumentano significativamente.

Poichรฉ il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciรฒ che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) รจ la diversa formula di matematica finanziaria applicata.

Tenuto conto della previsione normativa dellโ€™art. 117, co. 4 TUB, secondo cui โ€œi contratti indicano il tasso dโ€™interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di moraโ€, la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 1 17 TUB. โ€œ

Non possiamo che salutare con piacere queste sentenze perchรฉ evidenziano in maniera corretta un aspetto tecnico, trascurato per troppo tempo e presente in tutti i nostri mutui finanziamenti e Leasing, quale ulteriore passo per evidenziare il convitato di pietra, la presenza del fenomeno anatocistico.

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Perito Econometrico e Formatore Consulente accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Materia Bancaria Ragioniere e perito commerciale, ex direttore di banca con esperienza trentennale, dal 2010 svolge attivitร  di consulente tecnico di parte in ambito bancario, impegnato a trasformare le irregolaritร  in opportunitร . Ha condotto oltre seicento mediazioni per controversie bancarie, con allโ€™attivo oltre 100 incarichi nei tribunali di tutto il territorio nazionale come consulente tecnico di parte. Attitudine alla formazione e relatore in molti convegni.