TRIBUNALE DI ROVIGO Sentenza 156/2023 del 21 Febbraio 2023
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che anche la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale NON E’ SUFFICIENTE a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto (Cfr. Cass. 22268 del 2018 e successivamente in senso conforme Cass. 2780 del 2019).
L’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell’atto.
Inoltre, se il debitore ceduto dovesse rivendicare anomalie sul titolo esecutivo, dalle quali nascono sue legittime pretese di ripetizione di indebito o di risarcimento, non potrà rivolgersi al cessionario, ma al cedente, che ovviamente chiamerà in causa il cessionario con un allungamento inevitabile delle procedure giudiziarie.
La produzione in giudizio, in luogo di copia della Gazzetta Ufficiale, di un documento apparentemente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. nel quale si è dato “avviso di cessione di crediti pro-soluto” “avente ad oggetto tutti i crediti con rinvio ad un sito internet non è idoneo a provare la legittimazione del cessionario, che deve produrre in giudizio il contratto di cessione con prova documentale della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Il contratto di cessione è sicuramente a titolo oneroso e quindi omettendone la produzione non è possibile determinare il prezzo della cessione. Se lo stesso fosse oggetto della prestazione effettuata in esecuzione di un negozio giuridico contrario alla norma si potrebbe configurare una simulazione, in violazione della legge sulle cartolarizzazioni (a buon intenditor poche parole).
La pubblicazione sulla medesima Gazzetta Ufficiale, lo stesso giorno, di ulteriori due cessioni effettuate dal medesimo cedente per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo temporale rende inattendibile il contenuto della Gazzetta Ufficiale per cui il debitore ceduto, potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori.
La dichiarazione resa dal cedente, per mezzo di asserito funzionario, conferma che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione, non ha alcun valore probatorio in quanto predisposto unilateralmente dalla cedente ove non vengano provati in modo chiaro i poteri di firma in forza dei quali il sottoscrittore agisce.