🟥NPL… DO YOU REMEMBER…

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Le opacità e criticità che emergono in merito alle operazioni di cessione dei crediti e alle modalità di recupero e gestione degli stessi stanno continuando ad essere dibattuti in giurisprudenza, ma soprattutto stanno continuando a far deflagrare l’economia di imprenditori e semplici cittadini che hanno creduto nello stato, nell’accesso al credito e in quella ripresa economica che a tutt’oggi stenta a vedersi.

⬇️ Non è cambiato nulla ad oggi rispetto a quanto denunciato nel servizio giornalistico RAI ( Night Tabloid) del 2018 che riproponiamo, ma addirittura le questioni oggi sono ancora più accese, viste le quantità inenarrabili di azioni esecutive in essere e che vengono riproposte quasi quotidianamente a soggetti con debiti cartolarizzati.

Le questioni tanto dibattute in giurisprudenza sono legate alla legittimazione sulle cartolarizzazioni, di chi ha ceduto e di chi ha acquistato il credito deteriorato e sulla inesigibilità dello stesso. Sono moltissime, e vorremmo dire quasi quotidiane, le CESSIONI IN BLOCCO ex art. 58 T.U.B. dei crediti deteriorati NPL (Non Performing Loans) che le banche al posto di gestire internamente preferiscono cedere a società terze o veicolo SPV (Special Purpose Vehicle), che la legge vincola al solo esercizio delle attività connesse alle cartolarizzazioni, massimizzando la perdita economica con risparmio dei costi di gestione e grandi benefici economici. L’attuale incertezza economico-finanziaria sta evidenziando la problematica delle cartolarizzazioni che di fatto non sono soggette a forme particolari al fine della loro validità, e la prova di dette cessioni non può essere fornita con qualsiasi mezzo o per presunzione. Il dibattito giurisprudenziale in essere in questo ultimo periodo è focato sulla prova della titolarità del credito vantato dalle cessionarie, le quali non presentano quasi mai un contratto di cessione dove viene chiaramente indicato il debitore e gli estremi del titolo ceduto alla SPV dalla banca.

La difficoltà nella produzione del contratto di cessione ha motivazioni prettamente fiscali in quanto le cessioni avvengono spessissimo attraverso lettere commerciali al fine di evitare rilevanti imposte di registrazione.

Va ricordato che il riconoscimento della legittimazione attivo o passiva è di competenza del Giudice di merito indipendentemente dal riconoscimento della parte e spetta allo stesso verificare se colui che ha intrapreso un procedimento monitorio o una azione esecutiva sia legittimato.

LA LEGITTIMAZIONE DEL CREDITO VANTATO DEVE ESSERE PROVATA CON LA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE CHE DIMOSTRI IN MANIERA UNIVOCA LA TITOLARITA’ DEL CREDITO CHE DEVE ESSERE FONDATO DA PROVA SCRITTA, LIQUIDO, CERTO E FUNGIBILE.

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