Il mutuo, nella terminologia giuridica, è “il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità“. Nell’uso comune, quando parliamo di “mutuo” pensiamo subito al mutuo bancario contratto per l’acquisto della casa, ma l’accezione è molto più ampia e comprende qualunque forma di prestito di denaro o di altre cose c.d. “fungibili” che preveda l’obbligo di restituzione in capo al beneficiario. Limitando l’ambito del discorso ai mutui bancari, i soggetti coinvolti sono il mutuatario, cioè colui che richiede il finanziamento e il mutuante, cioè la banca o l’istituto di credito che concede il finanziamento.
Il mutuo bancario si caratterizza per il fatto che prevede, in capo al mutuatario, l’obbligo di restituire le somme finanziate maggiorate degli interessi. Gli interessi sono determinati dalla somma di due componenti: il TASSO DI INTERESSE di riferimento e lo SPREAD. I tassi di interesse di riferimento attualmente vigenti nel mercato interbancario sono:
- l’EURIRS, utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso;
- l’EURIBOR, utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.
Il valore dell’Eurirs varia in funzione della durata del mutuo: esiste infatti l’Eurirs “a 2 anni”, “a 5 anni”, “a 10 anni”, “a 15 anni” e così via e si caratterizza per essere più alto quanto più è lunga la durata del mutuo. Il valore dell’ Euribor varia invece in funzione della periodicità della rata, cioè se le rate del mutuo hanno scadenza mensile, si fa riferimento all’Euribor 1 mese; se trimestrale, all’Euribor 3 mesi; se semestrale all’Euribor 6 mesi ( nel tasso variabile regola non sempre rispettata dalle banche). Alla componente tasso di interesse di riferimento, si aggiunge il c.d. spread che rappresenta il margine di intermediazione dell’istituto di credito Mutuante. Lo spread è quindi ciò che la banca guadagna nel prestare il denaro al mutuatario e dipende, non solo dalla durata del mutuo, ma anche dalla finalità per cui il mutuo viene richiesto. La restituzione del capitale e degli interessi così determinati (tasso di riferimento + spread) avviene mediante rate mensili/trimestrali o semestrali secondo un piano di rimborso chiamato “piano di ammortamento”. Per la composizione degli interessi risulta necessario e indispensabile l’indicazione in contratto del regime finanziario da adottare, citando tra i principali, quello della capitalizzazione a interessi semplici o composti.
LE RATE sono composte da “quote di capitale” e da “quote di interessi”. La maggior parte dei piani di ammortamento sono caratterizzati per il fatto che le quote di capitale sono “crescenti” a fronte di quote di interessi “decrescenti” e questo si chiama “piano di ammortamento alla “francese” o a RATA COSTANTE.
Notoriamente, il rapporto tra Cliente e Banca è asimmetrico: è la Banca a possedere le nozioni tecniche necessarie alla predisposizione del contratto, mentre il Cliente – generalmente non esperto del settore – non può che “fidarsi”.
Per ovviare a tale “asimmetria informativa”, l’art. 117 TUB prevede un particolare obbligo di trasparenza a carico della Banca, che si estrinseca nella forma scritta “ad substantiam“ “del contratto concluso con il Cliente. Il Legislatore ritiene che mettendo “nero su bianco” le condizioni di contratto, il Cliente possa conoscere meglio i termini che regoleranno il suo rapporto con l’istituto di credito. L’obbligo di forma scritta vale anche per il contratto di mutuo, al quale deve altresì essere allegato il c.d. “piano di ammortamento”, ossia l’indicazione delle singole rate mensili che il Cliente andrà a pagare dall’apertura sino all’estinzione del mutuo nel rispetto del regime finanziario della capitalizzazione degli interessi adottato e quindi che deve risultare specificatamente pattuito. Peraltro, in molti casi, l’obbligo di forma scritta non è sufficiente a tutelare al meglio il Cliente che – a distanza di anni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo – può trovarsi di fronte a brutte sorprese. Difatti, pur dovendo allegare il piano di ammortamento, la Banca QUASI MAI rendere noti i calcoli compiuti per giungere alla determinazione della rata mensile di mutuo che nella stragrande maggioranza dei casi è sviluppato con formule in regime composto degli interessi. Di più! Nel Rispetto del regime finanziario della capitalizzazione a interesse composto la Banca deve intervenire con una corretta conversione del tasso annuale nel rispettivo tasso periodale utilizzando una specifica formula di equivalenza intertemporale,
A causa di ciò, capita molto spesso che, dopo molti anni di rimborso delle rate del mutuo, il Cliente scopra di aver corrisposto alla Banca notevoli somme a titolo di interessi e, invece, molto poco a titolo di capitale. In altri termini, il capitale da restituire continua ad essere molto alto e a generare ulteriori interessi. Innanzitutto va precisato che esistono differenti tipologie di ammortamenti e differenti formule per il calcolo della rata di ammortamento: in base alla formula applicata, la composizione della rata cambia e, quindi, cambiano anche la quota di rata imputata agli interessi e quella imputata al capitale. Ebbene, come anticipato, la Banca nel contratto di mutuo non specifica quale formula matematica utilizza per il calcolo della rata di ammortamento. Peraltro, tra le varie tipologie di ammortamento, ce n’è una che presenta maggiori criticità e che, pertanto, può costituire un serio rischio per il Cliente: si tratta del cosi detto “ammortamento alla francese” in regime della capitalizzazione composta.
L’art. 1283 c.c. prevede dei casi specifici in cui è ammessa la produzione di interessi su interessi; mentre l’art. 120 TUB al secondo comma , stabilisce che gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi, fatta eccezione per quelli moratori. A ben vedere, pertanto, il fenomeno della produzione di interessi su interessi , c.d. “anatocismo” è vietato nel nostro ordinamento. Da ricordare anche l’art. 821 c.c. co.3 che prevede che il frutti civili, in questo caso gli interessi, maturano giorno per giorno e non giorno su giorno. come invece accade nel regime composto degli interessi.
“ A differenza del regime di capitalizzazione a interesse semplice, il quale prescrive che l’interesse sia sempre direttamente proporzionale al capitale iniziale e al tempo, il regime di capitalizzazione a interesse composto si caratterizza per il fatto che, al termine di ogni periodo, il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati, in modo che anche questi ultimi producano interessi nei periodo seguenti.In altre parole, l’interesse che si forma in ogni istante è ora proporzionale al montante accumulato a quel tempo.”
Ciò chiarito, è possibile individuare la criticità che si cela dietro un piano di ammortamento “alla francese” in regime della capitalizzazione composta: se la Banca calcola la rata mensile costante in applicazione della formula degli interessi composti – pur non dandone traccia nel contratto di mutuo – viola, nei fatti, il divieto di anatocismo, in quanto quel piano di ammortamento sarà caratterizzato dalla produzione genetica di interessi su interessi. Per chi conosce le conseguenze matematiche dell’applicazione del regime composto tale violazione risulta immediata mentre invece per la maggior non risulta palese ed esplicita. La Banca operando ex post con il metodo c.d. ricorsivo calcola gli interessi sul debito residuo con la formula degli interessi semplici , ma tali interessi “semplici” non sono, in quanto corrispondono esattamente all’importo degli interessi composti calcolati ex ante in occasione della determinazione della rata in regime composto. La soluzione di questa che sembra una incongruenza la troviamo nella natura del “Debito residuo” e non del “capitale residuo”, in quanto come da definizione precedentemente riportata ha natura di “montante composto” o montante finanziario”. Quindi calcolare gli interessi su un montane composto con la formula dell’interesse semplice non snatura certo il risultato che rimane dell’interesse composto. Basti pensare al conto corrente, anche in questo caso gli interessi a fine trimestre si calcolano utilizzando la stessa formula semplice, generando inequivocabilmente un interesse non solo composto ma anatocistico.
Attualmente Non esiste un orientamento univoco: parte della giurisprudenza da riscontro che la Banca applica la formula degli interessi composti solo esclusivamente per calcolare la RATA, mentre invece per gli interessi calcolati sul debito residuo utilizza il regime semplice, quindi, apparentemente, non c’è alcuna produzione di interessi su interessi. Ma l’errore grossolano sta nel fatto che i due distinti regimi finanziari non posso coesistere in una stessa operazione. Rispetto alle prime sentenze isolate del 2008, tribunale di Rutigliano e del 2010 Tribunale di Larino ormai se ne contano veramente tante in particolare per i diversi motivi di indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale che emergono da un’attenta analisi del contratto dei mutui, finanziamenti e Leasing con possibilità di ripetere le somme indebitamente pagate a titolo di interessi con la ricostruzione di un piano di ammortamento in regime semplice ai tassi sostitutivi dei BOT.
“BRE – BE – MI ” non richiama solo il nome di una recente autostrada del Nord, ma la sede di importanti Tribunali dove i Giudici sono stati influenzati da consulenze Tecniche basate su un assunto errato, tanto è vero che, avvicinarsi con la contestazione dell’anatocismo si rischia di essere già subito alla precisazioni delle conclusioni, quando vivaddio chi tecnicamente sbaglia non siamo noi, perché come dice un detto “se uno nasce tondo non può certo morire quadrato”.