🟥LE CONDIZIONI ECONOMICHE NEI CONTRATTI DI LEASING

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Nei contratti di Leasing anche la  minima variazione percentuale dei tassi di interesse provoca consistenti variazioni nei flussi finanziari, considerando che i rapporti di leasing vengono spesso stipulati per centinaia di migliaia o milioni di euro. Volendo esporre il concetto in maniera più semplice e considerando rapporti di Leasing che riportano valori di mercato per centinaia di migliaia di euro o milioni di euro, una variazione percentuale minima (anche di pochi centesimi percentuali) può tradursi in addebiti suscettibili di minare la stabilità finanziaria dell’azienda utilizzatrice (locataria) compromettendone di conseguenza la capacità produttiva, dando il via ad una serie di problematiche che andrebbero a minare il normale ciclo di vita aziendale.

Con il contratto di leasing, che può essere sia finanziario che operativo, un soggetto chiamato locatore o concedente, concede a un altro soggetto chiamato utilizzatore, il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.

LEASING FINANZIARIO

Per Locazione Finanziaria (leasing finanziario) si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente o Locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene acquistato o fatto costruire dal locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il suo utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

LEASING OPERATIVO

Il leasing operativo non prevede un’opzione di riscatto e può essere posto in atto, alternativamente:

  • da un intermediario finanziario: in questo caso si tratta, come per la locazione finanziaria, di un’operazione trilaterale con causa di finanziamento in cui i rischi sul bene e l’esecuzione degli eventuali servizi sono trasferiti dalla società di leasing ad un soggetto terzo (di norma il fornitore);
  • da un intermediario non finanziario, che può trattenere in tutto o in parte i rischi sul bene e gestire in proprio o meno i servizi; in questo caso: 1− l’operazione è trilaterale ed i beni da concedere in locazione generalmente non sono acquistati per massa (stock) ma ad hoc per il singolo cliente; 2 – il concedente risponde degli eventuali vizi sul bene locato; 3 – direttamente dal produttore del bene, in questo caso si tratta di un’operazione commerciale a struttura bilaterale nella quale il concedente/produttore risponde in prima persona degli eventuali vizi sul bene locato.

Nella prassi contrattuale la presenza o meno della pattuizione di riacquisto rappresenta quindi uno degli elementi essenziali di discrimine per la qualificazione tra finanziaria e “operativa”. L’assenza dell’opzione finale di acquisto (riscatto) rende tale schema contrattuale particolarmente adatto all’utilizzo di beni strumentali per i quali l’interesse all’utilizzo da parte del conduttore coincide con la sola durata contrattuale.

IRREGOLARITA’ FREQUENTI NEI CONTRATTI DI LEASING: il Tasso di Leasing e le modalità di calcolo dell’Indicizzazione.

TASSO DI LEASING

 Il tasso di leasing considera la formula finanziaria di “attualizzazione” che prevede la riconduzione al valore odierno di un flusso finanziario futuro, in base ad un tasso di interesse predeterminato. In molti contratti viene indicato il Tasso Nominale Annuo (TAN) come Tasso Leasing.  Tuttavia il TAN è espresso su base annuale e pertanto non esprime l’effetto periodale della sua applicazione (mese, trimestre, semestre), caratteristica che invece, il Tasso di Leasing deve avere alla luce dei chiarimenti offerti da Banca d’Italia. Quindi in molti contratti di leasing l’indice di costo dei flussi finanziari indicato in contratto non considera l’effetto della periodizzazione, pertanto vi è differenza tra i costi indicati nel contratto e quelli applicati nella realtà.

INDICIZZAZIONE

La Corte d’Appello di Torino con sentenza n°699/2018 ha affermato che “la minima differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto e applicato, vìola l’art. 117 TUB”. In ogni caso anche quando il concedente indica il tasso di Leasing come TAN esprime un costo dell’operazione economica più contenuto rispetto alla realtà dei fatti. Questa indicazione è fuorviante per l’utilizzatore, al quale è precluso di valutare e ponderare il costo massimo sostenibile e, quindi, la convenienza economica dell’operazione.

Un’operazione conclusa con un contratto di leasing si dice indicizzata  quando il leasing è legato alle variazioni di un parametro finanziario scelto dalle parti ed inserito in contratto in una specifica clausola contrattuale di indicizzazione e vengono indicate normalmente nel contratto le modalità di calcolo. le modalità di indicizzazione devono essere determinate o determinabili ai sensi dell’art. 1346 C.C. e dalle istruzioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza nelle operazioni bancarie e finanziarie. La giurisprudenza chiarisce che la formulazione della clausola di indicizzazione deve essere tale da consentire la determinazione al momento della stipula del contratto, del risultato economico della indicizzazione medesima, e in assenza di questo requisito la clausola deve intendersi nulla.  L’indicizzazione nel leasing avviene comunemente mediante canoni periodici di conguaglio previsti a scadenze periodiche che si aggiungono ai canoni previsti dal normale piano di ammortamento. Tuttavia, in quanto canoni di conguaglio possono essere calcolati oltre che a debito per l’utilizzatore anche a suo credito. In tal caso il credito si traduce economicamente in un risparmio. La corretta indicazione delle modalità di calcolo dell’indicizzazione assume rilievo anche dal punto di vista penale con riferimento al reato di truffa ex art. 640 C.P..

La modalità più diffusa di indicizzazione è quella che prevede di calcolare i canoni di indicizzazione in base al tasso risultante dalla differenza tra un tasso predeterminato in contratto (che di norma coincide con il Tasso Leasing) ed un tasso variabile indicato nel contratto medesimo (Euribor, Libor, Tasso IRS, ecc). I rapporti di leasing spesso riguardano  centinaia di migliaia o milioni di euro, ed ogni piccola variazione percentuale rischia di falsare la stabilità finanziaria dell’azienda utilizzatrice del bene che è stato oggetto di leasing. Laddove il costo generato sia difforme rispetto al costo preventivato, si pone il problema relativo all’errata rappresentazione dei costi nei confronti dell’utilizzatore, poichè un dato errato è suscettibile di viziare la volontà dell’utilizzatore.

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