In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non puรฒ essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
ร quanto si legge nella sentenza n. 263 depositata il 22 Dicembre 2022 (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato lโincostituzionalitร dellโarticolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo lโentrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dellโentrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.
In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dallโappartenenza dellโItalia allโUnione europea e, in particolare, dellโart. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dellโ11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor.
Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla
restituzione anticipata.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterร , dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dellโentrata in vigore della legge n. 106 del 2021.