La Cassazione, ha statuito che il correntista ,tenuto a presentare la documentazione relativa, possa allegare solo una parte dei movimenti da controllare .
La I Sezione della Cassazione civile , con ordinanza n. 35979 del 7 dicembre 2022 ha definitivamente chiuso la partita che vedeva quali contendenti il cliente e la Banca. La causa decisa dalla Suprema Corte tra origine da una sentenza del Tribunale di Monza , poi confermata dalla Corte di Appello di Milano che ha rigettato le domande del correntista volte a richiedere la declaratoria di nullità del contratto bancario per la presenza nel conto corrente di clausole anatocistiche e interessi superiori al tasso soglia d’usura. Le due Corti di merito hanno rigettato la domanda attorea in quanto hanno ritenuto che non fosse stato adempiuto da parte del correntista l’onere probatorio di allegare tutti gli estratti conto fin dall’origine del rapporto.
IL CORRENTISTA, SECONDO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (tenuto a presentare la documentazione relativa) PUO’ ALLEGARE ANCHE SOLO UNA PARTE DEI MOVIMENTI DA CONTROLLARE
La Cassazione dirime anche i dubbi ermeneutici originati da una Giurisprudenza di merito contrastante. LA Corte precisa che l’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c e, quindi, l’onere di provare i fatti addotti, allegando l’integrale movimentazione degli estratti conto dall’inizio del rapporto, grava sul correntista solo nel caso in cui sia la banca ad esigere il credito maturato ed il correntista, nel processo, depositi domanda riconvenzionale, opponendosi.
Nel caso in cui invece sia il correntista a formulare domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti della banca , seppur vero che il correntista ha in ogni caso l’obbligo di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, è comunque possibile per lo stesso produrre gli estratti conto rinvenuti , anche fossero incompleti .
L’unico limite consisterà nell’ impossibilità di richiedere l’indebito oggettivo per la parte non documentata.
NON VI POTRA’ ESSERE, IN TAL CASO, ALCUN RIGETTO DELLA DOMANDA DEL CORRENTISTA.
La Suprema Corte ha quindi affermato il il seguente principio di diritto: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di denaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell’intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, nonché di addebiti di denaro non previsti dal contratto, è onerato dalla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all’intera durata del rapporto; con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, l’omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere tra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato.
Il cliente quindi, pur non riuscendo a ricostruire interamente il rapporto di conto corrente potrà sempre adire il Giudice per tutelare i propri diritti .
Del resto, stante la Comunitarizzazione dei singoli ordinamenti giuridici da parte della normativa dell’Unione Europea e della CEDU, ed il sorgere di nuove figure di contratto (cd. terzo contratto) ,orientate a disciplinare i rapporti in cui esiste un’asimmetria informativa ed un contraente debole, sarebbe del tutto inconcepibile precludere al contraente più debole ( il cliente) la possibilità di recuperare l’indebito oggettivo dalla banche .
Si consiglia , in ogni caso, sempre di rivolgersi a specialisti del settore .