ADDEBITI ILLEGITTIMI NEI CONTRATTI BANCARI E LA CENTRALE DEI RISCHI

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L’analisi dei rapporti intercorrenti tra aziende ed istituti di credito ha nel corso degli anni sollevati numerosi dubbi sulla correttezza dei comportamenti tenuti dalle banche nei confronti della clientela privata sia in merito ai contratti di erogazione ed apertura di linee di credito, sia in ambito finanziario e degli investimenti.

Sulla base di tutto ciò un’analisi approfondita dei contratti giuridici intervenuti tra le Parti ha rilevato addebiti illegittimi che andavano a minare nel profondo la solvibilità ed il patrimonio dei soggetti colpiti. D’altro canto il depauperamento finanziario e patrimoniale dei soggetti privati non colpisce esclusivamente le risorse finanziarie ma anche il sistema informativo e reputazionale sul mercato del credito rendendo difficoltoso, laddove addirittura impossibile l’accesso a nuove fonti di finanziamento ed interrompendo o deteriorando i rapporti con clienti e fornitori.

Sul mercato infatti esistono numerosi strumenti di valutazione che questi soggetti possono utilizzano per determinare quanto e in quale forma concedere credito, che di fondo possono basarsi su cinque principali categorie:

1) esperienze di credito del passato già avute con l’azienda;

2) solvibilità apparente del soggetto;

3) strategicità e potere contrattuale dell’azienda da “sovvenzionare”;

4) valutazione dell’eventuale perdita in caso di mancato pagamento;

5) in generale la più o meno elevata capacità finanziaria soggettiva di concedere credito.

Escluso a priori il caso di quei clienti‐fornitori (oppure finanziatori/investitori) che non possono fare credito, è chiaro che quantomeno le prime quattro categorie non esistono l’una indipendentemente dall’altra, ma coesistono e si ponderano vicendevolmente. Tutte, però, si basano su un’unica risorsa: le informazioni. Se è chiaro che la prima categoria si alimenta esclusivamente di informazioni formatesi all’interno di un rapporto già consolidato, le altre tre si alimentano anche sulla base di informazioni esterne che possono provenire da diversi fonti. Se sul fronte del sistema creditizio bancario vale la pena concentrarsi sulla Centrale Rischi Banca d’Italia, Experian e CRIF, nel caso degli stakeholders (per esempio i clienti e fornitori), data la loro impossibilità normativa di accedere a tali fonti privilegiate ed esclusive del sistema bancario, vale la pena soffermarsi su quali fornitori di informazioni professionali ed indipendenti quali ad esempio Cerved Group e D&B Cribis.

L’ autorevolezza di queste specifiche valutazioni non è data comunque esclusivamente dalla loro dimensione e penetrazione del mercato italiano (quindi direttamente da un semplice riscontro “commerciale”), nè per esempio dal fatto che Cerved Group sia parallelamente gestore della Centrale Bilanci o sia presente sul mercato italiano da decenni, nè infine dal fatto che questi operatori siano oggi collegabili ai gestori della centrale rischi Experian e CRIF; il polso della loro autorevolezza e reputazione può e deve essere soprattutto verificato dal fatto che:

‐ è proprio lo stesso sistema bancario che si approvvigiona presso Cerved Group /Cribis per il reperimento di informazioni quali‐quantitative relative ai propri clienti;

‐ Banca d’Italia riconosce la stessa Cerved Group validandola all’emissione di rating e valutazioni del merito creditizio (Rating ECAI), che le banche possono utilizzare per calcolare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito assunto.

Ciò si traduce per i soggetti colpiti da illeciti comportamenti degli istituti di credito non solo un danno patrimoniale legato ad illegittimi addebiti in conto corrente o in contratti di finanziamento rateali, ma altresì un danno “accessorio” provocato all’immagine delle aziende e delle persone fisiche coinvolte, che vengono rappresentati come soggetti:

– gravemente inadempienti;

– diffusamente segnalati a sofferenza e quindi in stato d’insolvenza;

– colpiti da pregiudizievoli in capo a diverse realtà;

– insolventi verso l’erario e con condanne penali ricadenti sugli amministratori delle società;

– aziende ormai in grave difficoltà (se non in liquidazione);

– incapaci di ricoprire il ruolo manageriale e di supporto e sostegno finanziario, nonché di affidabilità.

Tali segnalazioni e rappresentazioni tendono ad aggravarsi per intensità con il passare del tempo. È pertanto utile e necessario procedere ad un’analisi supplementare, rispetto agli elaborati sui contratti e rapporti di credito, che andrà a rappresentare come il nesso causale di ogni singolo evento e pregiudizio, sono stati indotti dallo stesso comportamento illegittimo delle banche che nel tempo ha provocato una dinamica ingiustamente diffamatoria e letale.

Tale analisi procede per step e mira:

– ad analizzare e valutare le dinamiche segnaletiche in Centrale Rischi Banca d’Italia sia in termini di soggetto singolo che a livello aziendale e/o di gruppo;

– sulla scorta della valutazione delle somme illegittimamente addebitate si procede per ogni soggetto a rettificare il dato Centrale Rischi procedendo in modo scientifico e puntuale a ridisegnare un quadro segnaletico virtuale;

– a valutare tutti gli eventi e le informazioni accessorie e a latere delle dinamiche in Centrale Rischi;

– ad una valutazione finale del danno d’immagine e di perdita di chance sul mercato.

In estrema sintesi, ciò che si può facilmente ricavare dal dato CR è che allo stato attuale ogni singolo soggetto analizzato direttamente o indirettamente fa capo a contesti segnaletici altamente critici e totalmente compromessi da dinamiche di rischio crescenti che quasi sempre sfociano in segnalazioni specchio di stato di insolvenza ormai consolidati.

Tuttavia è bene ricordare che tale rappresentazione è potenzialmente inficiata e distorta dai comportamenti scorretti e dagli illegittimi addebiti perpetrati dagli stessi istituti di credito. È importante quindi procedere ad una rettifica dei dati complessivi e segnaletici per arrivare alla rappresentazione segnaletica realistica che il soggetto affidato avrebbe potuto avere se non fosse stato oggetto di tali comportamenti illeciti, ad esempio:

– in caso di presenza di fidi di cassa sottoutilizzati (o addirittura poste attive) il soggetto avrebbe potuto destinarli al rientro di posizioni sovraesposte (con sconfini) e ciò con il duplice fine di pagare meno oneri finanziari e di conseguire parallelamente una rappresentazione in CR più corretta e specchio della propria solvibilità;

– nel caso avesse potuto disporre di poste attive o di fidi di cassa sottoutilizzati su una banca, avrebbe potuto destinare le somme a risanamento di sconfini su altre banche.

Business statistics concept.

L’applicazione di interessi illegittimi non solo influisce negativamente sulla singola segnalazione fatta da ogni istituto protagonista di tali illeciti, ma a cascata può privare di disponibilità con le quali il soggetto segnalato avrebbe potuto adempiere ad obblighi verso altre banche-contratti (protagoniste o meno di illegittimi addebiti di interessi passivi). Ne consegue che le rappresentazioni originali in CR non solo non tengono conto di tali somme, ma anche del fatto che con tali disponibilità il soggetto segnalato avrebbe potuto adempiere alle proprie obbligazioni e utilizzare correttamente gli affidamenti presso tutti i soggetti segnalanti e non solo quelli protagonisti di illeciti.

L’effetto non è di poco conto perché di fatto consente di alimentare molto più positivamente il dato “andamentale” rispecchiando la propria solvibilità complessiva e non limitandosi alla sola rettifica di dati segnaletici puntuali, per altro limitati su singola banca. È importante quindi procedere a valutare e pesare i quattro principali “pilastri” sui quali determinare il danno non patrimoniale:

1) gravità della condotta del danneggiante;

2) serietà del disagio subito dal danneggiato;

3) tempo trascorso dal fatto illecito ascritto al danneggiante;

4) ambito di diffusione della notizia.

Dimostrato l’illegittimo comportamento degli Istituti di credito, l’analisi delle “cattive” segnalazioni in Centrale dei rischi, permetteranno di valutare infine la perdita di chance per l’Azienda impossibilitata ad approvvigionarsi sul mercato del credito e mettere in atto tutti quegli investimenti che avrebbero permesso in alcuni casi all’Azienda di rilanciarsi sul mercato attraverso l’apertura di nuovi business o il rilancio del suo core.

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Perito Econometrico Consulente partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Materia Bancaria. Dottore commercialista, perito econometrico consulente tecnico di parte in ambito bancario, con elaborazioni peritali su conti correnti, volte a quantificare il danno da usura e/o anatocismo bancario. Elaborazioni peritali su mutui chirografari, ipotecari, finanziamenti e leasing