Per predisporre la migliore difesa in caso di esecuzioni settoriali occorre conoscere quali rimedi legali utilizzare. Innanzitutto , l’Ordinamento prevede una speciale procedura di sospensione legale della riscossione.
Il primo rimedio in ordine temporale ed il più efficace perché può prevenire e bloccare l’esecuzione avviata, consiste nel presentare, entro 60 giorni dalla notifica, da parte dell’agente di riscossione del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi d prima del ruolo sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito oppure che gli stessi atti presentano gravi vizi formali tali da inficiare tutte le successive fasi di esecuzione. Occorre sapere che tale dichiarazione comporta l’immediata sospensione della procedura esecutiva e la conseguente trasmissione della pratica del contribuente dall’agenzia di Riscossione all’ ente impositore per la valutazione dei motivi dichiarati dal contribuente.
QUALI BENI L’AGENZIA RISCOSSIONE PUO’ PIGNORARE OD ESPROPRIARE? ECCO I PALETTI OLTRE I QUALI IL FISCO NON PUO’ ANDARE.
Per quanto riguarda i beni mobili del contribuente , il Fisco è tenuto d osservare il regime di impignorabilità che abbiamo già ne codice di procedura civile. Per esempio gli strumenti, oggetti, libri indispensabili per l’esercizio della professione, possono essere pignorati nei limiti del quinto del relativo valore e solo quando gli altri beni siano insufficienti per soddisfare il credito tributario. Nell’espropriazione tributaria immobiliare ci sono dei limiti evidenti per l’Agente della Riscossione. Non si può espropriare la prima casa, cioè l’unico immobile del contribuente adibito ad abitazione familiare e dove risiede anagraficamente. Questa limitazione non è chiaramente applicabile alle abitazioni cd. di lusso. Per la generalità degli immobili diversi dalla prima casa e per le abitazioni di lusso qualificabili come prima casa l’agente della riscossione può procedere ad espropriazione solo se l’ammontare del credito supera i 120.000 euro. Vi è anche un limite temporale imposto al Fisco. L’ente di riscossione non può procedere ad espropriazione se non sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca sull’immobile. In ogni caso , una volta iniziata la procedura di espropriazione è fondamentale che il contribuente si rivolga ad un professionista del settore che lo assista al fine di non disperdere energie in modo inutile e soprattutto al fine di azionare in tempo utile tutte le possibili opposizioni all’esecuzione ed eventuali domande di risarcimento di danno nei confronti dell’ente di riscossione.
Per quanto riguarda , invece, non l’espropriazione, ma la mera iscrizione ipotecaria sul bene immobile del contribuente , occorre sapere che non può essere iscritta ipoteca sul bene immobile del contribuente per crediti tributari inferiori a 20.00 euro.. In ogni caso L’ente creditore deve inviare , prima dell’iscrizione ipotecaria, al contribuente un avviso di iscrizione ipotecaria contenente l’intimazione che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, si procederà ad iscrivere ipoteca. La mancata comunicazione motivata d’iscrizione ipotecaria comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria successiva. Stesso avviso deve essere inviato i caso di fermo amministrativo di autoveicoli.
In ogni caso, il consiglio è che è sempre meglio prevenire che “curare”. Agire in modo tempestivo, tutelando i propri diritti, può salvare la casa e i propri averi dalla longa manus del Fisco.