La vicenda si riferisce ad una causa civile di primo grado incardinata presso il TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE – nell’interesse di un assistito del Centro Diritto Bancario ed avente ad oggetto la declaratoria di nullità totale (in subordine parziale) di due fideiussioni dallo stesso rilasciate a garanzia degli obblighi contratti dalla società debitrice principale nei confronti della banca.

Tra le diverse eccezioni formulate in nome e per conto del nostro assistito, vi era anche quella avente ad oggetto la nullità della clausola derogativa dell’art. 1957 c.c. (contenuta nelle due fideiussioni) per vessatorietà della stessa ai sensi del Codice del Consumo.
Per dimostrare la qualifica di consumatore in capo al nostro assistito, è stata opportunamente depositata in giudizio la visura camerale della società debitrice principale dalla quale emergeva l’assenza di incarichi e/o quote in capo al nostro assistito.
Con la sentenza, il Tribunale di Milano ha tuttavia ritenuto insufficiente la produzione della predetta visura camerale, ritenendo che il nostro assistito avrebbe altresì dovuto dimostrare l’esistenza di un “RAPPORTO DI AMICIZIA” tra lui ed il legale rappresentante della società debitrice principale:

estratto testuale dalla sentenza:
“… era onere di parte attrice dimostrare che il FIDEIUSSORE era intervenuto per prestare garanzia per le specifiche operazioni per fini del tutto estranei a ogni eventuale sua attività professionale, indicando, ad esempio, che le garanzie prestate trovavano la sua giustificazione concreta in un eventuale rapporto di amicizia che lo legava al DEBITORE PRINCIPALE”.
