⚖️IRRESPONSABILITA’ DELLO STATO ⚖️RESPONSABILITA’ DELLO STATO ✅DUE PESI E DUE MISURE ?✅

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⚖️L’IRRESPONSABILITA’ DELLO STATO PER DANNI DA ATTO LEGISLATIVO ALLA COSTITUZIONE⚖️

⚖️RESPONSABILITA’ DELLO STATO PER VIOLAZIONE DI PRECETTO COMUNITARIO⚖️

La legge 270 del 21 dicembre 2005, comunemente nota come legge Calderoli o Porcellum, era una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate che ha disciplinato l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Italia nel 2006, 2008 e 2013. Tale legge è stata dichiarata incostituzionale.

La cassazione Sez. II n. 39534/2021 ha definito con la sua sentenza un processo che era stato avviato da 362 iniziali attori, con atto di citazione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’interno, volto a richiedere la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno patito dagli attori per effetto della emanazione della legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270, oggetto della pronuncia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che l’ha dichiarata illegittima.
Gli attori in tale processo lamentavano la lesione del diritto costituzionale di voto, diritto leso da una legge elettorale del tutto illegittima

La Cassazione , nell’occasione ha riaffermato la tesi dell’irresponsabilità dello STATO LEGISLATORE che, in quanto libero nei fini, non può essere chiamato a rispondere per danni.

Lo stesso Consiglio di Stato , V Sezione n. 2462/2021 ha affermato che nel caso di violazione della costituzione di un atto legislativo, non vi può essere alcuna responsabilità per fatto illecito, essendo la libertà dell’atto politico, espressione della sovranità dello Stato...

Ancora , nonostante il venir meno del carattere assoluto della libertà politica, si continua a sostenere la tesi dell’irresponsabilità politica per gli atti illegittimi della stessa politica. In modo antitetico a quanto affermato dalla Giurisprudenza evidenziata, il legislatore italiano, in caso di illecito commesso dallo stesso Legislatore italiano per tardiva o infedele attuazione della direttiva comunitaria e violazione del precetto comunitario, è costretto, a pagare, anche se in chiave indennitaria e non risarcitoria,

In tal caso la libertà dei fini politici è limitata mentre nel caso di illecito costituzionale, quasi per magia, si rispande tale libertà ed il Legislatore si ripara dietro lo scudo della sovranità statale di origine Kelseniana per mantenere intatte le prerogative del potere politico.

Ormai, in una dimensione sovrannazionale, in cui convergono norme di Trattati internazionali e norme comunitarie , con la limitazione della sovranità statale , ai sensi dell’art. 11 della Costituzione Italiana, non esiste più una libertà politica assoluta : Proprio per questo, sarebbe auspicabile che si prevedesse anche una sorta di responsabilità politica in caso di violazione da parte del legislatore di norme e principi costituzionali; una sorta di responsabilità, se non proprio di carattere risarcitorio, quantomeno indennitaria .

La totale impunità dello Stato Legislatore , quantomeno nei casi di violazione dei diritti fondamentali, è incompatibile con il principio democratico dell’art. 1 della nostra Costituzione ed in particolare con l’art. 3 della Costituzione che assicura l’eguaglianza e quindi la non discriminazione tra vittime di atti incostituzionali posti in essere dal legislatore italiano e vittime di illeciti europei.

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Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Tributario e Amministrativo Avvocato Cassazionista, esperto in materia Amministrativa, Tributaria e nelle procedure di composizione della crisi per Sovraindebitamento , disciplinate dalla Legge n. 3 del 2012. Svolge l’attività di Avvocato dal 2004. Prima di intraprendere la professione di Avvocato , ha svolto servizio nella Guardia di Finanza per oltre un ventennio, occupandosi nel corso della sua attività di accertamenti tributari e penali-tributari.