…C’E’ CHI RICONOSCE “L’EVIDENZA” Ma quanta fatica per avere giustizia…

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La clausola floor nei mutui a tasso variabile, fissa una soglia minima del tasso di interesse che di fatto impedisce ai mutuatari di beneficiare delle riduzioni del tasso stesso.

In diversi contratti di mutuo a tasso variabile le Banche applicano un tasso minimo detto tasso floor, ovvero un tasso soglia sotto il quale gli interessi del mutuo non potranno mai scendere.

Se anche il tasso di interesse essendo variabile nel tempo e dipendendo anche dal costo del denaro, dovesse scendere come è successo negli ultimi anni,  anche sotto lo zero, il mutuatario non beneficia mai della dimunzione dei tassi. Nella stragrande maggioranza dei casi le Banche stabiliscono la sola clausola Floor penalizzando il mutuatario perché al contrario non viene controbilanciata l’operazione con la previsione di una clausola CAP, ovvero quella clausola che fissa un tetto massimo per la revisione in aumento delle rate di mutuo e dei tassi. Quindi potendo affermare che solitamente nei contratti di mutuo è previsto il solo tasso Floor, predisposto a vantaggio unilaterale della Banca concedente, senza clausola CAP a tutela del cliente, implicando un evidente sbilanciamento nel rapporto tra le parti.

La  clausola floor è sempre oggetto di contestazione per via del suo carattere vessatorio. In condizioni di forte discesa dei tassi negli ultimi anni, il mutuatario si trova nella condizione di non poter beneficiare di una congiuntura finanziaria favorevole proprio perché la clausola floor prevede che gli interessi da corrispondere nelle rate non scendano al di sotto della percentuale fissata. In tal senso, la clausola determina un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra la banca ed il cliente, soprattutto quando non adeguatamente pubblicizzata. In tal caso, sono molte le sentenze che hanno ammonito le banche riconoscendo l’illeggitimità delle clausole floor ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.  L’art. 1341 C.C. è il punto di partenza per comprendere la vessatorietà delle clausole floor. Questo recita infatti che “non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” tutte quelle condizioni “che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

La legittimità della clausola floor è quindi un tema molto dibattuto e il suo inserimento nel contratto di mutuo crea numerose perplessità. Molto spesso per non dire quasi sempre i contratti vengono conclusi mediante moduli e formulari ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e recano l’impossibilità o la difficoltà per la parte mutuataeia di discutere le singole clausole e opporre eccezioni.

Significativa l’ultima pronuncia della Corte di Appello di Milano che con recentissima sentenza N. 2836 del 06.09.2022, che ha affermato il carattere vessatorio della clausola floor. Il fatto che il mutuatario non possa beneficiare interamente della variazione negativa dell’indice Euribor, come invece può fare la banca mutuante la quale non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice stesso, rappresenta per il consumatore una situazione di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, ai sensi degli artt. 33 e successivi del CODICE del CONSUMO.

Per tale motivo la sentenza stabilisce l’inefficacia e/o la nullità della clausola floor. La clausola floor nei contratti di mutuo a tasso variabile non attiene alla determinazione dell’oggetto principale del contratto ed è certamente vessatoria, a prescindere da ogni formalità perché il consumatore  non l’accetterebbe mai, senza ottenere in cambio un qualche vantaggio corrispettivo, perché si determinerebbe una squilibrata distribuzione dei rischi e dei benefici. I consumatori potranno ottenere il ricalcolo e la restituzione degli interessi pagati in eccesso per effetto del floor e la problematica potrebbe sicuramente estendersi ai contratti con le imprese vista la scarsa chiarezza e trasparenza della clausola.

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PRESIDENTE – CEO & Founder Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Bancario, Finanziario e Gestione del Debito Manager, Imprenditore e Formatore, ha una consolidata esperienza nel diritto bancario e finanziario, che lo colloca tra gli esperti importanti del settore. Fondatore e Presidente del Centro Diritto Bancario, propone la propria competenza volta ad informare e tutelare stragiudizialmente e legalmente privati cittadini e aziende nella tematica del diritto bancario, diritto tributario, diritto assicurativo, di ristrutturazione del debito e sovraindebitamento al fine di trovare ogni possibile soluzione idonea a risolvere situazioni di carattere personale o legate alla attività aziendale e professionale. Particolare attenzione al cliente viene posta, coadiuvato da professionisti qualificati e rinomati, per operazioni di finanziamenti societari e commerciali, ristrutturazione e trasferimento di debiti e finanziamenti, attività di verifica e controllo dei rapporti bancari (mutui, leasing, conti correnti, derivati, swap, etc). Riveste particolare interesse la professionalità profusa nella soluzione dei conflitti con banche e istituti finanziari legate alle prestazioni ricevute dal cliente, nonché nella materia della composizione e risoluzione del debito, nell’assistenza e consulenza preventiva per la determinazione degli adeguati assetti, nella composizione negoziata, crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa.