La Cassazione SS.UU., sent. n. 23397/2016 ha già confermato , che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass., sent. 9214/2021). Anche per gli interessi dovuti , indicati in cartella , per il ritardo nella loro esazione, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, c.c.
Cosa deve fare il contribuente quando riceve una cartella esattoriale?
Il contribuente deve rivolgersi ad uno specialista del settore e verificare la regolarità dell’atto impositivo e oltre ai vizi formali di notifica , individuare il periodo temporale trascorso dalla notifica dell’atto impositivo. Trascorso il termine quinquennale , nei casi in cui la prescrizione non sia collegata ad una sentenza passata in giudicato, le sanzioni e gli interessi applicati al contribuente si prescrivono e nulla è dovuto , a tale titolo, all’erario. Il diritto a riscuotere le sanzioni si prescrive ordinariamente nel termine di cinque anni dalla notifica dell’atto – sia esso una cartella esattoriale od un avviso di accertamento esecutivo – che le irroga e le quantifica.
Si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto di settore.