LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE TRAMITE PEC NON ISCRITTA NEI REGISTRI UFFICIALI E’ INESISTENTE.

con Nessun commento

La notifica di una avviso di accertamento o di una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia di riscossione mediante la Pec non proveniente dai registri Ufficiali è una notifica non nulla ma del tutto inesistente. L’inesistenza non è un vizio più grave della nullità ma un non atto. Si è in presenza di un’attività in cui sono del tutto assenti gli elementi costitutivi che rendono riconoscibile l’atto in quanto tale. La giurisprudenza di alcune Commissioni Tributarie ha chiaramente ricondotto l’attività dell’ Agenzia di riscossione che utilizza, per la notifica al contribuente, una casella di posta non risultante dagli elenchi Ufficiali delle PEC. come una non attività. La Commissione Tributaria Sez. IX, SENTENZA N. 915/2022 ha affermato che la mancata dimostrazione dell’inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.

I VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE IN CASO DI ACCERTATA INESISTENZA DELLA CARTELLA

Il contribuente, assistito da un esperto del settore, può sollevare l’eccezione di inesistenza della cartella esattoriale notificata mezzo PEC non iscritta nei pubblici elenchi. Il vantaggio che consegue a tale sentenza è la non debenza di alcun Tributo all’Agenzia della Riscossione oltre l’impossibilità dell’a Agenzia della Riscossione di richiedere per il futuro alcun tributo relativo a quell’atto impositivo.

Si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto del settore.

Maggiori informazioni:

☎ 0422 456003 – 0422 451267 📩 segreteria@centrodirittobancario.it
☎ numero verde gratuito 800 600 955

Segui Avv. Paolo Missineo:

Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Tributario e Amministrativo Avvocato Cassazionista, esperto in materia Amministrativa, Tributaria e nelle procedure di composizione della crisi per Sovraindebitamento , disciplinate dalla Legge n. 3 del 2012. Svolge l’attività di Avvocato dal 2004. Prima di intraprendere la professione di Avvocato , ha svolto servizio nella Guardia di Finanza per oltre un ventennio, occupandosi nel corso della sua attività di accertamenti tributari e penali-tributari.