La notifica di una avviso di accertamento o di una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia di riscossione mediante la Pec non proveniente dai registri Ufficiali è una notifica non nulla ma del tutto inesistente. L’inesistenza non è un vizio più grave della nullità ma un non atto. Si è in presenza di un’attività in cui sono del tutto assenti gli elementi costitutivi che rendono riconoscibile l’atto in quanto tale. La giurisprudenza di alcune Commissioni Tributarie ha chiaramente ricondotto l’attività dell’ Agenzia di riscossione che utilizza, per la notifica al contribuente, una casella di posta non risultante dagli elenchi Ufficiali delle PEC. come una non attività. La Commissione Tributaria Sez. IX, SENTENZA N. 915/2022 ha affermato che la mancata dimostrazione dell’inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.
I VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE IN CASO DI ACCERTATA INESISTENZA DELLA CARTELLA
Il contribuente, assistito da un esperto del settore, può sollevare l’eccezione di inesistenza della cartella esattoriale notificata mezzo PEC non iscritta nei pubblici elenchi. Il vantaggio che consegue a tale sentenza è la non debenza di alcun Tributo all’Agenzia della Riscossione oltre l’impossibilità dell’a Agenzia della Riscossione di richiedere per il futuro alcun tributo relativo a quell’atto impositivo.
Si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto del settore.