FIDEJUSSIONI BANCARIE

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IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLE SEZIONI UNITE – OPPORTUNITA’ E CONSEGUENZE

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la nullità parziale dei contratti di garanzia contenenti alcune clausole predisposte dall’ABI.

In materia bancaria, esisteva uno schema base per redigere le fidejussioni, bocciato in parte dalla Corte di Cassazione, con un’importantissima pronuncia resa a Sezioni Unite e le conseguenze di questa decisione si ripercuotono anche sui contratti in corso: la nullità ne travolge gli effetti, ma solo limitatamente alle clausole illegittime. La nullità limitata precisamente alcune clausole contenute nei contratti stipulati con gli istituti di credito, da delle possibilità di evitare il pagamento a coloro che le rilevano. Molti contratti non si concludono in condizioni di parità, ma c’è uno squilibrio di fondo nei rapporti di forza tra le parti. Se da un lato c’è una parte debole, come un consumatore o un piccolo imprenditore, e dall’altro lato un soggetto per definizione forte, come una banca, una grande impresa o un’assicurazione, le clausole devono conformarsi a determinati schemi legali per essere valide.

Anche un fideiussore, come un padre che garantisce un mutuo per il figlio, viene coinvolto in questo fenomeno. Il più delle volte, i contratti sono predisposti dalle banche e le condizioni non sono negoziabili. Abbiamo spesso riscontrato come la tutela della parte debole come il consumatore sia molto labile, ma vediamo nello specifico la questione

La fideiussione è la garanzia personale prestata da un soggetto in favore di un altro e serve a tutelare maggiormente il creditore in caso di inadempimento del debitore principale. Nella fideiussione bancaria il fideiussore, colui che offre la garanzia, si impegna a rimborsare personalmente e con il suo patrimonio la somma garantita nel caso di inadempienza del debitore principale. Risultando inadempiente il debitore principale, il creditore può rivolgersi al fidejussore per ottenere il pagamento di quanto dovuto. La fideiussione bancaria che può essere “specifica” perché garantisce un debito specifico oppure “omnibus” perché garantisce qualsiasi tipo, natura e importo del debitore principale. La fidejussione omnibus viene utilizzata molto spesso dagli istituti di credito per finanziamenti e mutui, quando la banca, per eseguire l’erogazione della somma accordata, richiede come condizione indispensabile e necessaria, la sottoscrizione della garanzia fidejussoria di un terzo (generalmente un genitore, di un parente o di un amico).

Nel 2005, la Banca d’Italia (all’epoca svolgeva le funzioni di Autorità Garante per la concorrenza tra gli istituti di credito) aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni bancarie per condotta anticoncorrenziale . Lo schema di fideiussione ” era stato predisposto dall’ABI (Associazione bancaria italiana) nel 2003 ed è stato molto utilizzato nella pratica dei rapporti bancari, anche dopo la bocciatura dell’Antitrust, in attesa delle pronunce giurisdizionali. Ma la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni opposte, creando una grande incertezza. Così si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La pronuncia delle Sezioni Unite inizia richiamando la libertà di iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 della Costituzione purché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questo comporta che “le intese vietate sono nulle a ogni effetto”, altrimenti i consumatori non avrebbero alcuna valida tutela, a parte il risarcimento dei danni, che però opera solo quando la lesione del diritto si è ormai verificata.

Al riguardo, la sentenza sottolinea che “l’interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest’ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto”.

Per fornire un’adeguata tutela ai consumatori, le Sezioni Unite individuano una strada mediana tra la soluzione drastica che travolge l’intero contratto e quella che lo salva nonostante la presenza di alcune clausole illecite: quella di considerare nulle solo le clausole delle fideiussioni bancarie che erano già state ritenute illegittime dalla Banca d’Italia e dall’Agcom in quanto anticoncorrenziali. In questo modo, secondo le Sezioni Unite si superano tutte le questioni che affaticavano la giurisprudenza, e che separavano la sorte del contratto “a monte”, cioè quello base che beneficiava della garanzia fideiussoria, da quello “a valle”, cioè la fideiussione prestata.

Le Sezioni Unite hanno scelto di non invalidare l’intero contratto di fideiussione e tantomeno quello principale, sul quale la garanzia si innesta. Si tratta così di una nullità parziale, che salva il resto del contratto ed i suoi effetti. Il motivo di questa soluzione è spiegato così dalle Sezioni Unite: “deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata – appunto – a tali clausole. Né va tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di conservazione del negozio“.

Infatti, secondo l’art. 1419 del Codice civile, la nullità di alcune clausole travolge l’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza inserirle, altrimenti esse vengono sostituite di diritto da norme imperative. D’altronde – prosegue la Corte, per spiegare la sua decisione che bilancia gli opposti interessi delle parti in gioco – “è del tutto evidente che anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.

Secondo le Sezioni Unite, sono nulle le clausole dei contratti di fideiussione bancaria indicate ai punti 2, 6 e 8 dello schema ABI. Nello specifico:

  • l’art. 2 riguarda la “clausola di revivescenza“, cioè l’obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca le somme già incassate per pagamenti eseguiti dal debitore principale, ma poi ad egli restituite per qualsiasi motivo (annullamento, inefficacia, revoca, ecc.); in questo modo, la banca non rimane “scoperta” di fronte a tali eventualità;
  • l’art. 6 concerne la “clausola di rinuncia” al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del Codice civile, facendo in modo che la banca possa agire contro il fideiussore senza limiti di tempo, anziché entro soli 6 mesi;
  • l’art. 8 contiene la “clausola di sopravvivenza“, in base alla quale il fideiussore resta obbligato al pagamento previsto in garanzia anche quando il debito principale deriva da un contratto invalido.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte per la nullità di tali clausole è il seguente: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 Cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Chi ha rilasciato una fideiussione ed ha pagato al posto del debitore principale, o ha ricevuto un decreto ingiuntivo dalla banca che gli intima di farlo, può controllare se il suo contratto contiene una delle clausole indicate e invocarne la nullità, per far si che il giudice ne dichiari l’invalidità e improduttività di effetti. L’azione di nullità è imprescrittibile, quindi non soggiace a limiti di tempo. La nullità, diversamente dall’annullabilità, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice, quindi può essere dichiarata anche in assenza di una domanda di parte che sollevi l’eccezione.

La pronuncia delle Sezioni Unite sta avendo ed avrà grosse ripercussioni sulle azioni esecutive avviate dalle banche per di recupero dei crediti in sofferenza.

Gli istituti di credito dovranno predisporre nuove clausole per i futuri contratti, considerato anche che, per quelli attuali opera il breve termine di scadenza dell’obbligazione principale, che in base all’art. 1957 del Codice civile è di 6 mesi, oltre i quali la banca non può più agire contro il garante fideiussore.

Segui Stefano Nicoletti:

PRESIDENTE – CEO & Founder Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Bancario, Finanziario e Gestione del Debito Manager, Imprenditore e Formatore, ha una consolidata esperienza nel diritto bancario e finanziario, che lo colloca tra gli esperti importanti del settore. Fondatore e Presidente del Centro Diritto Bancario, propone la propria competenza volta ad informare e tutelare stragiudizialmente e legalmente privati cittadini e aziende nella tematica del diritto bancario, diritto tributario, diritto assicurativo, di ristrutturazione del debito e sovraindebitamento al fine di trovare ogni possibile soluzione idonea a risolvere situazioni di carattere personale o legate alla attività aziendale e professionale. Particolare attenzione al cliente viene posta, coadiuvato da professionisti qualificati e rinomati, per operazioni di finanziamenti societari e commerciali, ristrutturazione e trasferimento di debiti e finanziamenti, attività di verifica e controllo dei rapporti bancari (mutui, leasing, conti correnti, derivati, swap, etc). Riveste particolare interesse la professionalità profusa nella soluzione dei conflitti con banche e istituti finanziari legate alle prestazioni ricevute dal cliente, nonché nella materia della composizione e risoluzione del debito, nell’assistenza e consulenza preventiva per la determinazione degli adeguati assetti, nella composizione negoziata, crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa.