Anche quando il decreto ingiuntivo diventa definitivo perché non opposto è possibile sollevare contestazioni contro la banca che spesso specula sui consumatori.
Se la banca decide di agire e magari mettere all’asta la tua casa è perché, probabilmente, non si è data la giusta importanza e si sono sottovalutati i solleciti e gli atti giudiziari che, in precedenza, sono stati inviati. Solo quando arriva l’atto di pignoramento normalmente il consumatore comprende che il problema deve essere per forza affrontato.
L’atto di pignoramento è solo l’ultimo di una serie di atti. Prima di questo di solito un sollecito della banca inviato con raccomandata, successivamente un decreto ingiuntivo che intima di pagare il debito entro 40 giorni, ed infine un atto di precetto che dà al debitore 10 giorni di tempo per pagare. Ed è contro questi atti, negli opportuni termini previsti dalla legge, che va sollevata l’opposizione.
Eppure, con una recente pronuncia, la Sezione della Corte di Giustizia Europea ha sancito un importante principio che potrebbe rimettere in discussione le sorti del giudizio, prestando così soccorso a quanti hanno fatto decorrere i termini e si sono trovati tra le mani – per ignoranza, impossibilità o disperazione – un decreto ingiuntivo della banca ormai definitivo. A dire il vero, non è la prima volta che la Corte Ue scende in campo per i consumatori, a dimostrazione di quanto sia radicata, nei giudici comunitari, la tutela del cittadino più debole economicamente.
Per capire l’importanza di questa sentenza bisogna conoscere un principio cardine del nostro ordinamento: quello secondo cui, quando un atto giudiziario non viene opposto nei termini di legge, diventa definitivo e quindi “passa in giudicato”, cioè non può più essere messo in discussione.
La Corte di Giustizia insegna come opporsi al pignoramento della banca anche in questi casi, e in particolare, tutte le volte in cui il contratto che la banca ha fatto firmare al proprio cliente contiene “clausole abusive” è possibile presentare opposizione anche se l’esecuzione forzata è già in corso. Non importa che si sia formato il “giudicato” sul decreto ingiuntivo non opposto. Il contraente debole va protetto anche oltre il giudicato, dice la Corte. Il giudice deve poter valutare per la prima volta in sede di esecuzione se sono abusive le clausole del contratto benché il debitore non abbia proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, che dunque è divenuto definitivo. E questo perché al consumatore va garantita una «tutela effettiva». Non si può quindi ritenere compatibile con i principi europei la normativa italiana laddove preclude al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi perché il decreto ingiuntivo è passato in giudicato.
Nell 2016 i giudici europei si erano scagliati contro i contratti di mutuo bancario contenenti clausole capestro, stabilendo che l’eventuale presenza di clausole abusive (anche chiamate “clausole vessatorie”) inserite dall’istituto di credito nel contratto di finanziamento non solo deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, quindi anche in mancanza di apposita richiesta della parte mutuataria, ma anche in qualsiasi fase del procedimento, dall’iniziale istanza di decreto ingiuntivo alla fase ultima, quella della vendita forzata con l’asta. In buona sostanza, sono contrarie al diritto dell’Unione Europea eventuali regole interne agli Stati che pongano una preclusione oltre la quale il consumatore non può più eccepire la nullità del contratto.
Non è mai tardi per salvare la casa dal pignoramento tutte le volte in cui il contratto è abusivo, ossia impone condizioni eccessivamente penalizzanti e dinanzi alle quali il cliente non ha avuto modo di trattare.
Del resto, lo sappiamo tutti che i contratti di finanziamento della banca sono su prestampati immodificabili, estremamente lunghi, ma soprattutto difficilmente comprensibili. Ed in tutto questo che il consumatore va tutelato. La tutela però non si può applicare a chi non ha la veste di consumatore e quindi a chi agisce come imprenditore o professionista.
La Corte Ue ha chiarito che la direttiva Ue sulle clausole abusive nei contratti bancari stipulati con i consumatori va interpretata nel senso che è l’esigenza di offrire un’effettiva tutela giurisdizionale al contraente debole a imporre che il giudice dell’esecuzione valuti l’eventuale carattere abusivo, nonostante il giudicato.
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