Sanzioni per 5 milioni di euro cadauna a UnipolSai e a Generali per pratica commerciale scorretta
L’Autoritร Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RCAuto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo. In considerazione della gravitร e della durata della pratica, l’Autoritร ha irrogato a ciascuna societร una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito.
Secondo l’Autoritร , le due societร hanno reso difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo del sinistro e hanno omesso informazioni rilevanti sull’ammontare del rimborso o sul suo rifiuto. Inoltre i consumatori sono stati ostacolati nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
Per l’Antitrust, la pratica commerciale รจ stata realizzata tramite condotte ingannevoli e aggressive. In primo luogo, le due societร hanno attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro.
Risulta, infatti, che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti.
Nel caso di UnipolSai, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anzichรฉ inviandola al richiedente.
Per Generali invece, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della societร di una offerta risarcitori. La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilitร dell’istanza, nรฉ ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si รจ concluso.
Secondo l’Autoritร si tratta di carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi. Infine, la pratica commerciale รจ stata realizzata imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e senza rispettare i termini temporali fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto.
Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge.
L’Autoritร pertanto, accertata la scorrettezza di questa pratica commerciale considerata idonea a limitare considerevolmente la libertร di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro, ha sanzionato le condotte scorrette.