La sospensione legale della riscossione e la possibilità di annullare le cartelle.
Si può sospendere la riscossione delle cartelle e cercare di ottenere l’annullamento di diritto della pretesa impositiva : Cosa prevede la legge?
L’ordinamento prevede (legge 228/2012) una speciale procedura di sospensione legale della riscossione ed , a determinate condizioni, anche l’annullamento di diritto della cartella o dell’accertamento tributario esecutivo. Occorre agire entro 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi o di un atto della procedura esecutiva o cautelare (avviso iscrizione ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento etc), presentando all’Agenzia delle Entrate e Riscossione una specifica dichiarazione che documenti che gli atti emessi dal creditore sono nulli o annullabili o che il diritto di credito vantato dall’Agenzia è prescritto o decaduto .
Quindi, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione non potrà iniziare e/o proseguire nell’attività esecutiva nei confronti del contribuente e la cartella o l’atto impositivo e cautelare possono essere annullati di diritto.
Cosa deve fare chi riceve un avviso di accertamento esecutivo, cartella, avviso di iscrizione ipotecaria, avviso di fermo amministrativo , notifica di un pignoramento?
Il contribuente che riceve gli atti sopra indicati deve, entro 60 giorni dalla notifica, seguire la procedura sopra descritta. Se la procedura dell’invio della dichiarazione all’ Agenzia è corretta e sono state esattamente individuati e documentati nella dichiarazione i vizi formali o sostanziali della pretesa impositiva, La riscossione si sospende . In alcuni casi si può ottenere o l’annullamento in autotutela da parte della stessa Amministrazione Finanziaria o l’annullamento di diritto.
E’ sempre consigliabile comunque rivolgersi a un professionista del settore.