TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Con sentenza n. 12414 del 08.08.2022, il #Tribunale di #Roma -SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE – ha accolto la domanda di un cliente del Centro Diritto Bancario assistito e difeso dall’Avv. Federico Comba , dichiarando la nullità parziale (circoscritta alle clausole 2, 6 e 8) per violazione della normativa Antitrust di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI.
“Ancora un grande risultato del Centro Diritto Bancario” cosi ha esordito il Presidente Stefano Nicoletti.
La nullità della clausola derogativa dell’art. 1957 C.C. è molto spesso determinante in quanto la banca agisce per il recupero del credito OLTRE il termine dei 6 mesi con conseguente decadenza.
Secondo il Collegio Giudicante , anche le fideiussioni anteriori allo schema ABI (come quella in esame), se conformi a tale schema, sono da considerare attuazione dell’intesa anticoncorrenziale. Sono stati applicati i principi sanciti dalle Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 41994/2021, il Collegio giudicante romano evidenzia come non assuma alcun rilievo dirimente la circostanza, per cui il contratto attenzionato fosse stato stipulato in data precedente alla predisposizione dello schema ABI, censurato da Banca d’Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005.
Invero, la Banca d’Italia, proprio in tale ultima sede, ha osservato come, già prima della formazione e diffusione presso gli Istituti di credito dello schema di fideiussione de quo, le stesse banche utilizzassero, in maniera uniforme e standardizzata le clausole successivamente confluite nell’archetipo censurato, a dimostrazione del fatto che, già anteriormente alla formale predisposizione dello schema, sussistesse una pratica concordata in ordine al contenuto fideiussioni da sottoporre alla clientela.
Significativamente, nel provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia affermava testualmente che «Le verifiche compiute nel corso dell’istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell’ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell’ABI (non ancora diffuso presso le associate).».
Per tale ragione, l’accordo stipulato deve considerarsi attuazione dell’intesa anticoncorrenziale, dovendosi, consequenzialmente, addivenire alla dichiarazione della nullità parziale, per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 287/1990.