SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI… diritti di chi viene segnalato

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Chi non paga le rate di un mutuo o di un finanziamento viene segnalato alla Centrale Rischi tra i cattivi pagatori. La segnalazione non scatta a seguito di un semplice ritardo o di una dimenticanza: se ciò dovesse succedere, si ha diritto all’immediata cancellazione e, se si riesce a dimostrare anche un danno, al risarcimento.

Legittimati ad effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi sono solo gli intermediari finanziari (appunto banche e finanziarie) e non altri soggetti, pubblici o privati che siano. Dunque, non si viene inseriti nei registri dei cattivi pagatori se non si paga una bolletta, una cartella esattoriale, la fattura di un fornitore. Attenzione però a quando si firmano contratti a cui è collegato un finanziamento (ad esempio, per l’acquisto di un elettrodomestico o un prodotto di elettronica): in tal caso, il mancato pagamento delle rate del prezzo si considera come mancata restituzione del finanziamento e, quindi, scatta la segnalazione. 

Come contestare l’eventuale illegittima iscrizione nei registri dei cattivi pagatori? La legge prevede alcuni diritti di chi viene segnalato alla Centrale rischi.

È illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi se il debitore non ha ricevuto un preavviso scritto, che gli abbia consentito di mettersi in regola. L’intermediario deve cioè comunicare l’intenzione di procedere alla segnalazione del nominativo del cliente in Centrale rischi. In mancanza di ciò, l’iscrizione nei registri dei cattivi pagatori è illegittima. 

Chiaramente, la prova dell’invio di tale comunicazione preventiva spetta alla banca o alla finanziaria. È preferibile, a tal fine, utilizzare la raccomandata a.r., la pec, il telegramma o il fax, anche se la legge non lo prescrive espressamente. Se infatti l’intermediario segnala il cliente in Centrale dei Rischi con una posta ordinaria, la semplice copia della missiva asseritamente spedita non è sufficiente a dimostrare l’adempimento dell’obbligo: è necessario dimostrare l’effettiva conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

La legge non dice dopo quante rate si viene segnalati alla Centrale Rischi. È chiaro però che non si può trattare né di un semplice ritardo, né di un disguido (ad esempio, nel caso in cui il RID si sia “slacciato” dal conto corrente), né una momentanea difficoltà economica superabile nel giro di pochi giorni (si pensi al datore di lavoro che paga lo stipendio al dipendente poco dopo la scadenza prevista in contratto).

Secondo l’Abf  «Qualora il debitore versi in un’acclarata situazione di sofferenza economica-finanziaria, la relativa segnalazione alla Centrale deve avvenire da parte dell’intermediario nel rispetto della disciplina prevista dalla Circolare della Banca D’Italia n. 139/1991 e successivi aggiornamenti: tale circolare prevede, da un lato un obbligo di preavviso in capo alla banca e, dall’altro, un onere di istruttoria per l’intermediario volto a verificare l’esistenza di una situazione di “sofferenza” tale da giustificare la predetta segnalazione alla Centrale Rischi.

Come noto, la nozione di “stato di sofferenza” indicata dalla circolare della Banca d’Italia deve intendersi come una valutazione negativa dello stato patrimoniale del debitore, apprezzabile come grave e non meramente transitoria

Pertanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la “segnalazione a sofferenza, che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell’intermediario. 

Sul punto la Corte di Cassazione ha già sottolineato come non sia sufficiente, ai fini della segnalazione, la sola analisi dello specifico rapporto o dei singoli rapporti in corso di esecuzione tra la banca segnalante e il cliente, considerato che ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, da intendersi quale incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte ».  

All’illegittima segnalazione in Centrale Rischi non consegue automaticamente il risarcimento. A tal fine, il debitore deve dimostrare di aver subìto un effettivo e concreto danno (anche solo all’immagine), da dimostrare compiutamente

Spesso, invece, il ricorrente non offre alcuna prova a supporto della domanda, perché ad esempio non produce alcuna documentazione circostanziata e connessa alla segnalazione, in merito alla mancata concessione di ulteriori prestiti, ovvero in merito ad un qualche nocumento patrimoniale o di immagine subito e si limita ad una mera petizione di principio priva di sostegno probatorio, lamentando che la segnalazione sarebbe stata ostativa alla concessione del credito.

Non giova al cliente neanche far rilevare che l’esistenza di una segnalazione, oggettivamente, preclude l’accesso al credito e che tale evento di danno ben potrebbe esser considerato ormai un fatto notorio, in base alle severe regole che disciplinano l’erogazione dei crediti bancari. (Fonte: LA LEGGE PER TUTTI)

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